Calcestruzzo
 
     
 In base a quanto stabilito dalle norme Tecniche gli impianti di produzione di
      calcestruzzo preconfezionato devono essere dotati di adeguate procedure
      di controllo di produzione in fabbrica certificate da un organismo esterno indipendente.
 
      Per controllo di produzione in fabbrica si intende "un controllo                
permanente della produzione al fine di garantire la rispondenza del prodotto ai                
requisiti dichiarati" in coerenza con la direttiva 89/106/CEE.
                  
  Il controllo di produzione di fabbrica si predispone               
  sulla base dei riferimenti forniti dalle linee guida emesse dall'organo               
  del  Consiglio Superiore dei Lavori               
Pubblici a ciò predisposto, individuando le regole applicative per mantenere costanti le caratteristiche fisiche,               
chimiche e meccaniche della produzione di calcestruzzo.
               
  Per ciò che riguarda la certificazione del sistema di               
controllo di produzione in fabbrica  che la certificazione del "Sistema di Gestione della               
Qualità del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione del               
produttore di conglomerato cementizio con processo industrializzato" si               
precisa che va effettuata da parte di un organismo terzo               
indipendente che deve essere un organismo dotato di specifica e documentata               
esperienza nel controllo del processo produttivo.              
 
 
    | Prodotti | Norma 
      di riferimento | Periodo 
      di transizione | 
 
 
    | Calcestruzzo | DM 14.09.2005 | 23/10/05 - 24/04/07 (*) | 
 
    | . | DM 08.01.2008 | 01/01/08 - 29/06/09 | 
 
 
 | (*)posticipato fino a 31/12/07 |  |