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Marcatura CE degli aggregati


Due ostriche sulla ghiaia

Una parte importante del sistema di marcatura CE riguarda la certificazione dei prodotti costituenti la miscela di conglomerato cementizio. 

In tale ambito la marcatura degli aggregati per calcestruzzo rappresenta sicuramente uno degli argomenti più dibattuti negli ultimi tempi. Sulla base di quanto riportato decreto del ministero delle attività produttive del 7 aprile 2004, la marcatura CE degli aggregati è obbligatoria sin dal 01/06/2004. Contrariamente a quanto previsto nella la maggioranza dei prodotti regolati dalla direttiva 89/106/CEE la norma non prevede un sistema di attestazione della conformità univoco. Infatti in detta norma si prevede il sistema 2+ (certificazione di processo) per aggregati per "Impieghi" con "alti requisiti di sicurezza" ed il sistema 4 (autocertificazione del produttore) per altri impieghi. 
Ogni singolo stato membro della comunità europea ha il compito di specificare quando si tratta di impieghi con "alti requisiti di sicurezza"

I decreti interministeriali previsti dall'articolo 6. commi 3 e 4 del DPR 246/93, che individueranno in maniera univoca il sistema di attestazione della conformità e le caratteristiche da dichiarare nei documenti di accompagnamento della marcatura CE, sono in preparazione. Come per gli altri prodotti, si sottolinea che il regime di sperimentazione delle "Norme tecniche delle costruzioni" (DM 14.09-.05) prevede per un periodo di 18 mesi ovvero fino al 23 aprile 2007(*), la possibilità di utilizzare, in alternativa la normativa previgente sulla medesima materia "fatto salvo comunque quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al DPR 21 aprile 1993, n.246".

(*) Posticipato fino al 31/12/2007